La scadenza per l’adeguamento degli statuti degli enti del terzo settore è fissata al 30 giugno 2020 così come previsto dalla Riforma del Terzo Settore.

Lo ha stabilito il Decreto Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, che giovedì 27 giugno 2019 ha ottenuto la fiducia del Senato.

Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Onlus avranno così più tempo per adeguarsi alla nuova normativa. Un provvedimento che ora include anche le bande musicali e le imprese sociali, in precedenza non interessate da questa scadenza.

Riforma terzo settore 2019: l’importanza della nuova legge

Il Decreto Legislativo sul nuovo Codice del Terzo settore (3 luglio 2017) è in vigore dal 2 agosto 2017, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

La Riforma del Terzo settore è una novità importante per le associazioni e gli altri enti non profit operanti nel panorama italiano. Erano almeno 20 anni che non veniva approvata una normativa così importante nell’ambito del Terzo settore.

E forse è per questo che il percorso della Riforma sembra tutt’altro che concluso. Il Codice del Terzo settore, infatti, necessita ancora dell’approvazione di una serie di decreti ministeriali per attuare pienamente le previsioni della Riforma.

Cosa prevede il testo della Riforma Terzo Settore?

Ma quali sono le principali novità previste dalla Legge del Terzo Settore?

Proviamo a spiegarle in 3 punti:

1) Abrogazione di due normative storiche: quella sul volontariato (266/91) e quella sulle associazioni di promozione sociale (383/2000), oltre che buona parte della normativa Onlus (460/97);

2) Definizione di cos’è il Terzo Settore con l’indicazione precisa delle tipologie che si possono definire ETS – Enti del Terzo Settore.

Sono state individuate 7 nuove tipologie:

  • organizzazioni di volontariato (che dovranno aggiungere Odv alla loro denominazione);

  • associazioni di promozione sociale (Aps);

  • imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali);

  • enti filantropici;

  • reti associative;

  • società di mutuo soccorso;

  • altri enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere privato senza scopo di lucro diversi dalle società).

Restano, invece fuori dalla definizione di Terzo Settore:

  • le amministrazioni pubbliche;

  • le fondazioni di origine bancaria;

  • i partiti;

  • i sindacati;

  • le associazioni professionali, di categoria e di datori di lavoro.

Discorso a parte per gli Enti religiosi, per cui il Codice si applicherà limitatamente alle attività di interesse generale (vedi approfondimento al punto 3)

Per potersi definire Enti del Terzo settore, le varie associazioni sono tenute a iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore che avrà sede presso il ministero delle Politiche sociali, ma sarà gestito e aggiornato a livello regionale.

3) Viene stilato un elenco dettagliato delle “attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” che “in via esclusiva o principale” sono esercitate dagli Enti del Terzo settore.

In questo elenco sono presenti le consuete attività del non profit (dalla sanità all’assistenza, dall’istruzione all’ambiente), accanto a nuove attività che sono emerse negli ultimi anni (housing, agricoltura sociale, legalità, commercio equo ecc.).

Linee guida Riforma Terzo Settore: obblighi e vantaggi

OBBLIGHI VANTAGGI

Una volta iscritti nel registro, gli ETS sono tenuti al rispetto di vari obblighi su:

  • democrazia interna

  • trasparenza nei bilanci

  • rapporti di lavoro e relativi stipendi

  • assicurazione dei volontari

  • destinazione degli eventuali utili

Gli ETS potranno accedere a una serie di esenzioni e vantaggi economici previsti dalla riforma.

Circa 200 milioni nei prossimi tre anni sotto forma:

  • di incentivi fiscali maggiorati (per le associazioni, per i donatori e per gli investitori nelle imprese sociali)

  • di risorse del nuovo Fondo Progetti Innovativi

  • di lancio dei Social bonus

  • di Titoli di Solidarietà

Le pubbliche amministrazioni, inoltre, potranno:

  • cedere senza oneri agli Enti del Terzo Settore beni mobili o immobili per manifestazioni, o in comodato gratuito come sedi o a canone agevolato per la riqualificazione

  • incentivare la cultura del volontariato (soprattutto nelle scuole)

  • coinvolgere gli Ets sia nella programmazione che nella gestione di servizi sociali

Riforma Terzo settore: proroga degli adeguamenti statuari

Come anticipato ad inizio articolo, il termine per la consegna dei nuovi Statuti post Riforma del Terzo Settore è stato spostato al 30 giugno 2020.

Il testo di riferimento per l’adeguamento degli statuti è la Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018.

La Circolare 20/2018 precisa che, ai sensi dell’articolo 101, comma 2 del d.lgs 117/2017:

È possibile configurare tre diverse tipologie di norme del codice del Terzo settore, suscettibili di formare oggetto di adeguamento statutario:

a) norme inderogabili;

b) norme derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria (tali norme sono di regola individuabili per la formula “se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente”);

c) norme che attribuiscono all’autonomia statutaria mere facoltà (tali norme sono di regola individuabili per la formula “l’atto costitutivo o lo statuto possono…” oppure per la formula “se l’atto costitutivo o lo statuto lo consentono”

Il Forum Nazionale del Terzo Settore ha redatto una guida (“Vademecum per le modifiche statutarie”) per aiutare ogni enti nelle modifiche dello statuto dell’associazione.

Il documento è rivolto alle organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e le associazioni senza scopo di lucro (Onlus) tenute ad adeguare gli statuti ma anche a qualsiasi altro tipo di ente non profit che prima o poi voglia iscriversi al registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

Dove consegnare il nuovo statuto dopo le modifiche

Dopo aver modificato il proprio statuto:

  • Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale dovranno consegnarlo ai relativi registri territoriali, attivi fino all’avvio del nuovo registro unico nazionale;

  • Le Onlus dovranno depositarlo presso il proprio registro all’Agenzia delle Entrate;

  • Le associazioni riconosciute e le fondazioni dovranno adeguare lo statuto con atto pubblico, cioè ricorrendo al notaio;

  • Gli altri enti non profit che non profit che non rientrano nelle categorie già citate, dovranno consegnare il proprio statuto modificato direttamente agli uffici territoriali del registro unico nazionale del terzo settore quando sarà attivo.

Fonte: csvnet.it – vita.it

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