La legge n. 55 del 14/6/2019 (di conversione del DL 32/2019), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17/6/2019, prevede nuovi limiti dimensionali che le SRL devono superare per avere l’obbligo di nominare sindaco o revisore dei conti ai sensi dell’art. 2477 cc:

• il totale dell’attivo dello stato patrimoniale passa a 4 milioni di euro;
• i ricavi delle vendite e delle prestazioni passano a 4 milioni di euro;
• i dipendenti occupati in media durante l’esercizio passano a 20 unità.
• contrariamente ad alcune ipotesi circolate nelle scorse settimane, non è stata modificata invece la previsione per cui è sufficiente il superamento di una sola delle tre soglie per due esercizi consecutivi al fine di far scattare l’obbligo di nomina.

Nuovi limiti collegio sindacale srl 2019

Il testo di riferimento per gli obblighi di sindaci e revisori nelle srl è il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 e contenuto nell’articolo 379 D.Lgs. 14/2019.

Tale testo aveva già riscritto una prima volta il secondo e terzo comma dell’articolo 2477 cod. civ., prevedendo che la nomina dell’organo di controllo o del revisore fosse obbligatoria se la società:

  • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

  • ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

    • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;

    • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;

    • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

    • L’obbligo dell’organo di controllo o del revisore veniva meno allorquando, per tre esercizi consecutivi – e non più per due esercizi consecutivi – non era superato alcuno dei tre nuovi limiti.

Tali limiti, però, sono stati nuovamente riformulati con l’introduzione dell’articolo 2-bis nel D.L. 32/2019, avvenuta ad opera della L. 55/2019.

Con le nuove modifiche:

  • sono confermati l’obbligo di redazione del bilancio consolidato e controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti

  • sono invece raddoppiate le soglie relative alla terza fattispecie. Quindi ad oggi l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore sussiste per le Srl che per due esercizi consecutivi hanno superato almeno uno dei seguenti limiti:

    • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

    • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

    • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Obbligo revisore srl 2019: da quando?

La nomina di nuovi sindaci e revisori srl deve avvenire entro i termini e nelle modalità previste dal comma 3 dell’articolo 379 del D. Lgs. 14/2019:

Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo… devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.

Ora, il Decreto legislativo numero 14/2019 entrerà in vigore il prossimo 15 agosto 2020. Tuttavia va precisato che le norme riguardanti le modifiche al codice civile – tra cui l’articolo 379 sopra riportato – sono entrate in vigore lo scorso 16 marzo 2019.

A partire da questa data, quindi, le srl e le società cooperative hanno 9 mesi per adeguare i propri statuti e nominare il revisore o sindaco unico o il collegio sindacale.

La scadenza è quindi fissata per il 16 dicembre 2019 quando i soggetti interessati dovranno:

  • modificare/adeguare il proprio statuto se ciò sarà necessario;

  • nominare il nuovo organo di controllo.

Obbligo collegio sindacale 2019: chi riguarda?

Le nuove disposizioni su sindaci e revisori srl si applicano ai due esercizi antecedenti la scadenza sopra indicata.

Ne deriva che che le Srl e le società cooperative che negli esercizi 2017 e 2018 hanno superato almeno 1 dei 3 nuovi parametri previsti dovranno operare come spiegato nel paragrafo precedente.

Fonte: informazionefiscale.it – ecnews.it

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